TRIBUNALE DI TERNI - 8 aprile 2013 - L’art. 2, comma 3, lett. e), n. 40, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 273, con il quale è stato aggiunto un ultimo periodo all’art. 615, comma 1, c.p.c., ha attribuito al giudice dell’opposizione a precetto il potere di disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo sulla scorta del quale è stato notificato il medesimo precetto, e, in tal modo, ha determinato l’abrogazione tacita dell’istituto cautelare previsto dall’articolo 64 della legge cambiaria.
Note
Arbitrato e processo civile 21.12.2015
La (im)possibile convivenza fra l’articolo 615, comma 1, c.p.c. e l’articolo 64 della legge cambiaria
di Massimiliano De Simone