Corte di cassazione
La Cassazione con la pronuncia in commento ribadisce il principio che il decreto ingiuntivo, al pari della sentenza recante la condanna all'adempimento di più debitori solidali, acquista definitività ed autorità sostanziale di giudicato rispetto all'intimato che non faccia opposizione, comportando effetti insensibili all'eventuale sopravvenienza di una pronuncia di accoglimento dell'opposizione proposta da altro intimato, perché l'invocabilità della sentenza favorevole intervenuta nel rapporto fra il creditore ed un diverso debitore, ai sensi dell'art. 1306 comma 2 c.c., va negata a chi abbia partecipato al relativo giudizio e lo abbia visto concludere con un giudicato direttamente formatosi nei suoi confronti.