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Arbitrato e processo civile 29.04.2016

La Cassazione ritorna sul filtro: il giudizio ex art. 360-bis è di pura ammissibilità

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CASS. CIV. - sez. V - 18 novembre 2015, n. 23586  -  L’art. 360-bisn. 1, c.p.c. sancisce una vera e propria ragione di inammissibilità e pone a carico del ricorrente l’onere di offrire elementi idonei a giustificare una modifica della giurisprudenza di legittimità, cui la sentenza impugnata sia conforme, da valutarsi con riferimento al momento della proposizione del ricorso: il mancato assolvimento di tale onere deve condurre ad un rigetto in rito dell’impugnazione e non può dare luogo ad una pronuncia nel merito di manifesta infondatezza, in linea con la funzione di tale disciplina quale meccanismo di filtro all’accesso al giudizio di legittimità.