CASS. CIV. - sez. V - 18 novembre 2015, n. 23586 - L’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. sancisce una vera e propria ragione di inammissibilità e pone a carico del ricorrente l’onere di offrire elementi idonei a giustificare una modifica della giurisprudenza di legittimità, cui la sentenza impugnata sia conforme, da valutarsi con riferimento al momento della proposizione del ricorso: il mancato assolvimento di tale onere deve condurre ad un rigetto in rito dell’impugnazione e non può dare luogo ad una pronuncia nel merito di manifesta infondatezza, in linea con la funzione di tale disciplina quale meccanismo di filtro all’accesso al giudizio di legittimità.
Note
Arbitrato e processo civile 29.04.2016
La Cassazione ritorna sul filtro: il giudizio ex art. 360-bis è di pura ammissibilità
di Gaia Iappelli