CASS. CIV. - sez. VI - 6 luglio 2015, n. 13927 (sent.) - La Cassazione con la pronuncia in epigrafe conferma l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale che distingue - anche sul piano squisitamente formale - il contratto di patrocinio dal mandato ad litem sotto il profilo riguardante ogni aspetto dell’autonomia negoziale dei due atti e dei relativi effetti prodotti nei confronti delle parti interessate.
Note
Arbitrato e processo civile 20.01.2016
La cassazione ribadisce la distinzione tra procura alle liti e contratto di patrocinio
di Vito Amendolagine