Note

Arbitrato e processo civile 07.07.2015

Sull’omesso deposito della procura alle liti. Brevi riflessioni in margine ad un caso giudiziario

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CASS. CIV. - sez. III - 31 ottobre 2014, n. 23166 (Pres. Salmé-Rel. Barreca) - L'art. 182, primo comma, c.p.c. (non interessato dalla modifica di cui alla legge n. 69 del 2009) va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l'omesso deposito della procura speciale alle liti rilasciata, ai sensi dell'art. 83, comma terzo, c.p.c., che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice d'appello e solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l'invito sia rimasto infruttuoso.