Cass., sez. III,
Il contributo analizza la pronuncia con cui la Terza Sezione della Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso ex art. 391-quater c.p.c., concernente la revocazione straordinaria di una decisione della stessa Corte Suprema, dal momento che, nel caso di specie, la violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo non risulta aver pregiudicato un diritto di stato della persona, condizione richiesta ai fini della proponibilità del ricorso ai sensi dell’art. 391-quater, comma 1, n. 1) c.p.c.