CASS. CIV. - sez. un. - 4 luglio 2016, n. 13569 - Il regolamento preventivo di cui all'art. 41 c.p.c. è un istituto di natura straordinaria ed eccezionale, non estensibile ad ipotesi ivi non contemplate, sicché è inammissibile ove proposto per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano allorché convenuti nella causa di merito siano soggetti residenti e domiciliati in Italia (anche quando costoro abbiano eccepito, nel giudizio pendente, l'immunità ad essi spettante quali organi di uno Stato straniero).
Note
Arbitrato e processo civile 03.02.2017
Inammissibilità del regolamento di giurisdizione nelle cause riguardanti convenuti con residenza (sede) e domicilio in Italia
di Roberto Martino