Il provvedimento di rigetto dell'ammissione a patrocinio a spese dello Stato deve essere impugnato secondo le norme dettate dagli artt. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 e 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n.150.
La Corte di legittimità non è competente a pronunciarsi sulla sussistenza dei requisiti per l'ammissione a patrocinio a spese dello Stato in relazione ai ricorsi per cassazione, spettando detta competenza al giudice che ha emesso il provvedimento contro cui si prospetti di ricorre.