CASS. CIV. - sez. un. - 5 agosto 2016, n. 16598 - La costituzione dell'appellante, avvenuta tramite deposito di una “velina” in luogo dell'originale della citazione, non determina in sé l'improcedibilità dell'appello, ma una nullità che l'appellante può sanare fino alla prima udienza di trattazione, senza di che la nullità stessa si consolida e l'appello diviene improcedibile, salvo che il contegno assunto dalla parte appellata costituita non consenta comunque il raggiungimento dello scopo.
Note
Arbitrato e processo civile 30.12.2016
Il deposito della copia della citazione introduttiva dell’appello non è causa di improcedibilità del gravame, ma integra una nullità sanabile
di Cesare Trapuzzano