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Arbitrato e processo civile 16.05.2014

Tutti i possibili dubbi sul termine di costituzione del convenuto

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La tempestiva costituzione del convenuto rileva ai fini dell’esercizio di fondamentali facoltà processuali, idonee ad incidere ed a condizionare la strategia difensiva della parte evocata in giudizio. Più precisamente, come dispongono gli artt. 167, comma 2, e 269, comma 2, c.p.c. le domande riconvenzionali, le eccezioni in senso stretto, la dichiarazione strumentale alla chiamata in causa del terzo e la conseguente istanza di differimento dell’udienza devono essere formulate, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta.