Tribunale Federale Nazionale FIGC, sez. disc.,
Il Tribunale Federale Nazionale FIGC precisa i confini di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice sportivo secondo il criterio dell'effettiva riferibilità della condotta al contesto sportivo, interpretando l'art. 1 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC in guisa da escludere che le controversie aventi ad oggetto fatti rilevanti solo per l'ordinamento statale possano essere devolute alla cognizione del giudice sportivo. In tali casi, il principio di autonomia tra l'ordinamento giuridico generale e quello settoriale, come declinato dall'art. 2 del d.l. n. 220/2003 (conv., con modificazioni, in l. n. 280/2003), postula la prevalenza del primo rispetto al secondo in ragione della non riconducibilità della fattispecie all'attività sportiva.