L’art. 345 c.p.c. riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado e ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d’appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale.
Note
Arbitrato e processo civile 07.09.2018
Giudizio di appello in sede di rinvio e nova: nulla di nuovo sotto il sole
di Francesco Agnino