Il pubblico ministero è il responsabile dell'azione contabile. Spetta a lui la scelta se avviare l'azione, fino a che punto condurre l'istruttoria, e, infine, se esercitare l'azione medesima considerato l'esito dell'istruttoria.Nel codice di giustizia contabile la fattispecie dell'archiviazione è trattata su questa linea nei due distinti istituti dell'archiviazione immediata (art. 54 cod. giust. cont.) e della archiviazione (art. 69 cod. giust. cont.) Entrambi costituiscono riferimento delle osservazioni che seguono.
Articoli
Arbitrato e processo civile 29.03.2017
Note introduttive agli artt. 54 e 69 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)
di Laura Monfeli