La pronuncia della Cassazione n. 19674 del 2014 presenta profili di notevole rilievo, rappresentando la prima esplicita ed inequivoca indicazione, in sede di legittimità, in ordine alla questione dell’incompatibilità tra il giudice titolare dell’impugnativa di licenziamento, incardinato ai sensi dell’art. 1, comma 48, l. n. 92 del 2012 (cd. legge Fornero) e quello del successivo procedimento di opposizione, proposto ai sensi dell’art. 1, comma 51, l. n. 92 del 2012, in relazione al disposto dell’art. 51, n. 4, c.p.c., che fa obbligo al giudice di astenersi nelle circostanze in cui abbia «conosciuto, come magistrato, in altro grado del processo» della stessa causa sulla quale è chiamato a pronunciarsi e, correlativamente, dell’art. 52 c.p.c., che legittima le parti a proporre istanza di ricusazione nei casi di astensione obbligatoria.
Articoli
Arbitrato e processo civile 18.09.2015
L’incompatibilità nel giudizio di opposizione nel rito fornero
di Antonio Lombardi