Sommario:
- 1. Il dubbio dopo la riforma ex l. n. 220/2012
- 2. Indizi sistematici
- 3. La soluzione
L'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. è da interpretare nel senso che le modalità di comunicazione della convocazione ivi prescritte non siano tassative e consentano, comunque, l'adozione di modalità equivalenti, in quanto l'invalidità della deliberazione non è affatto estesa ad ogni violazione delle modalità di convocazione dell'assemblea ma è, invece, circoscritta ai casi in cui la convocazione sia “omessa” o “tardiva” oppure “incompleta”.