Sommario:
- 1. Il patrocinio a spese dello Stato: norme e procedimento
- 2. Compatibilità della disciplina del patrocinio a spese dello Stato con il processo esecutivo
- 3. Il creditore procedente ammesso al patrocinio a spese dello Stato
- 4. Il creditore ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel caso di procedura esecutiva infruttuosa
- 5. Il debitore esecutato ammesso al patrocinio a spese dello Stato
Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto disciplinato dal d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 e trova il suo fondamento costituzionale dell'art. 24 della Costituzione e sovranazionale nell'art. 47 della Carta di Nizza.
La disciplina positiva dell'istituto contiene soltanto due norme riferite espressamente al processo esecutivo: l'art. 75 e l'art. 135 del d.P.R. n. 115/2002. Per tutto quanto non disciplinato dai suddetti articoli, il legislatore rinvia alle norme dettate per il processo civile, in quanto compatibili. Tale circostanza pone al giudice dell'esecuzione diversi problemi interpretativi nell'esame delle istanze di liquidazione presentate dagli ausiliari e dai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Le questioni che si pongono sono diverse a seconda se nella procedura esecutiva sia stata ammessa al beneficio la parte creditrice o il debitore esecutato. Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, quest'ultimo potrebbe peraltro accedere al beneficio solo al fine di presentare particolari istanze. Le difficoltà interpretative più rilevanti attengono all'applicazione del principio della strumentalità della liquidazione di cui all'art. 95 c.p.c. nell'ipotesi di infruttuosità della procedura esecutiva, problema al quale sembra tuttavia aver dato soluzione la Corte costituzionale con la pronuncia n. 109 del 2022.