Il provvedimento d’urgenza è caratterizzato – salvo i provvedimenti c.d. totalmente anticipatori – dalla provvisorietà e strumentalità, essendo volto ad evitare che la futura pronuncia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario ad ottenerla. Ne consegue che colui che ha fondato motivo di ritenere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere con ricorso al Giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della derisione sul merito.
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Arbitrato e processo civile 05.02.2015
I provvedimenti d’urgenza
di Vito Amendolagine