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Arbitrato e processo civile 06.02.2023

Tutela del consumatore e decreto ingiuntivo non opposto: il ruolo del Giudice dell'esecuzione alla luce della recente giurisprudenza della CGUE

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Sommario:

  1. 1. Le pronunce “gemelle” della Corte di giustizia su tutela del consumatore e (cedevolezza) del giudicato implicito
  2. 2. Le ricadute dei dicta della Corte di giustizia
  3. 3. La giurisprudenza della Corte di giustizia su tutela del consumatore e giudicato
  4. 4. (Segue): come i principi individuati dalla citata giurisprudenza sono applicati nel caso specifico (ovvero del difficile bilanciamento tra esigenze contrapposte)
  5. 5. Individuazione dello statuto regolatorio del controllo ufficioso in tema di abusività delle clausole
  6. 6. (Segue): la sua applicazione da parte del G.E.: criticità
  7. 7. L'individuazione degli strumenti di tutela del debitore (fuori dal processo esecutivo): cenni
 

Il contributo analizza l'incidenza delle pronunce “gemelle” della Corte di giustizia UE in tema di rilievo officioso della natura abusiva di clausole contrattuali sul ruolo del Giudice dell'esecuzione, laddove la questione non abbia costituito materia di un sindacato espresso e (sinteticamente) motivato da parte del Giudice del monitorio e non vi sia stata opposizione da parte dell'interessato. La Corte di giustizia, in ragione della particolare rilevanza dell'interesse coinvolto (la tutela del consumatore), afferma che il G.E. possa (e debba) effettuare il rilievo della natura abusiva della clausola malgrado la preclusione derivante dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo e, quindi, la intervenuta definitività del titolo esecutivo. Si tratta di affermazioni di notevole impatto, tenuto conto di alcuni elementi caratterizzanti del nostro processo esecutivo. L'Autore analizza come, alla luce della giurisprudenza in parola, si atteggi la tutela del consumatore innanzi al G.E.; in particolare, mettendo in luce come, alla luce degli stessi principi affermati dalla giurisprudenza UE, il riconoscimento di un simile potere di rilievo officioso non sia senza limiti e, soprattutto, non sia sostitutivo dell'esperimento dei rimedi di merito più adeguati (sotto il profilo dell'effettività e dell'equivalenza) rispetto alle esigenze di tutela.