Sommario:
- 1. Premessa.
- 2. La natura giuridica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
- 3. Il diverso atteggiarsi della condizione di procedibilità della domanda in ragione della natura giuridica attribuita al giudizio ex art. 645 c.p.c.
- 4. La tesi di recente accolta dalla giurisprudenza di legittimità e le relative perplessità.
- 5. L’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010 e l’istituto ex art. 696-bis c.p.c.
Con il presente scritto si intende svolgere qualche riflessione, suscitata dalla lettura di tre recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito, in ordine all’ambito di operatività della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010.
In particolare, è apparso utile muovere osservazioni critiche alla tesi del giudice di legittimità secondo cui, nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione grava sull’opponente, alla luce della ratio deflattiva del citato art. 5, nonché del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
D’altra parte, dopo aver chiarito che il predetto tentativo di mediazione non opera, nemmeno relativamente alle materie di cui al predetto art. 5, comma 1-bis, quale condizione di procedibilità della domanda spiegata ex art. 696-bis c.p.c., ci si è chiesti se a conclusioni opposte debba invece giungersi nella diversa ipotesi in cui il giudizio di merito venga svolto all’esito (negativo) della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, ove essa abbia avuto ad oggetto una delle materie di cui al citato art. 5, comma 1-bis.
Come si avrà modo di vedere infra, il prevalente orientamento giurisprudenziale di merito tende a fornire risposta positiva al suesposto quesito, poiché non si ravvisa tra l’istituto di cui all’art. 696-bis c.p.c. e la mediazione obbligatoria un rapporto di perfetta alternatività.