Corte cost.,
Sommario:
- 1. Premessa: la Corte costituzionale salva l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
- 2. La disposizione censurata e la sua ratio
- 3. L'impugnazione del ruolo e dell'estratto di ruolo
- 4. I dubbi di legittimità costituzionale e la pronuncia della Consulta
- 5. Riflessioni conclusive
Investita della questione di legittimità della novella del 2021 che, con effetti che si propagano dal settore tributario a quello previdenziale, ha escluso l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, circoscrivendo a pochi tassativi casi la facoltà di opposizione immediata del contribuente al ruolo e alla cartella di pagamento non validamente notificata, la Corte costituzionale con la recentissima sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023 l'ha dichiarata inammissibile sul rilievo, in sintesi, che, sebbene la norma determini un'effettiva lesione del diritto alla tutela giurisdizionale, rientra nondimeno nella discrezionalità del legislatore la scelta tra i possibili rimedi.
Su tale pronuncia e sulla complessa tematica di base, riguardante il discusso istituto dell'opposizione a estratto di ruolo, il presente articolo intende offrire un contributo informativo ma anche di riflessione, segnalando il restringimento degli spazi di ammissibilità delle azioni di accertamento negativo nella materia della riscossione dei contributi previdenziali e interrogandosi, al contempo, sui limiti di compatibilità con i parametri costituzionali della graduale erosione delle garanzie di tutela dei diritti individuali, che sempre più di frequente è attuata in nome della salvaguardia delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e dell'equilibrio di bilancio.