Sommario:
- 1. Le caratteristiche generali, le ragioni di fondo e le finalità
- 2. L'ordinanza di accoglimento della domanda (art. 183-ter c.p.c.)
- 3. L'ordinanza di rigetto della domanda (art 183-quater c.p.c.)
Con la Riforma del codice di procedura civile sono state inserite nell'ordinamento due nuove figure e cioè l'ordinanza di accoglimento e l'ordinanza di rigetto della domanda, previste rispettivamente dagli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. Si tratta di due schemi predisposti per l'immediata definizione di giudizi dei quali l'esito è già certo e di cui ne sembra quindi inutile la prosecuzione. Ciò accade nell'ipotesi in cui la fondatezza della domanda risulti provata e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate oppure nell'ipotesi opposta in cui la domanda sia manifestamente infondata o, infine, nel caso in cui la domanda presenti vizi dell'editio actionis non sanati.