Sommario:
- 1. L'origine e la ratio del reclamo
- 2. La legittimazione a proporre il reclamo e il procedimento
- 3. Il termine entro il quale proporre il reclamo
- 4. I rimedi esperibili avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione e la stabilità degli atti del delegato
- 5. La stabilità degli atti del professionista delegato e i possibili interventi officiosi del giudice dell'esecuzione
Con la riforma Cartabia la disciplina del reclamo avverso gli atti del professionista delegato subisce una profonda rivisitazione. La previsione esplicita di un termine processuale (di venti giorni) entro cui esperire il rimedio, da un lato, e la individuazione della opposizione agli atti esecutivi (in sostituzione del reclamo al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c.) quale strumento impugnatorio della ordinanza adottata dal giudice dell'esecuzione adito in sede di reclamo, dall'altro, modificano la struttura dell'istituto con significativi precipitati sulla stabilità degli atti del procedimento di vendita.