Cass., sez. un.,
Sommario:
- 1. Premessa
- 2. L'ordinanza interlocutoria della Corte di cassazione, sez. III, 29 settembre 2023, n. 27681
- 3. La sentenza delle Sezioni Unite del 14 novembre 2024, n. 29432
- 4. L'orientamento maggioritario: la natura amministrativa del procedimento di correzione
- 5. La natura giurisdizionale del procedimento di correzione di errore materiale
- 6. Conclusioni
Le Sezioni Unite, dando continuità al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, hanno ritenuto che nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., in quanto di natura sostanzialmente amministrativa, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 c.p.c., neppure nella ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all'istanza.