Cass., Sez. Un.,
La Corte di cassazione nel dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione sancisce la non sindacabilità, degli atti presidenziali di amministrazione del processo (nella specie, emanati dal presidente di sezione di una Corte d'appello al fine di redistribuire i processi pendenti sul ruolo di un magistrato trasferito ad altro ufficio, rimodulandone altresì la scansione cronologica), in quanto inerenti all'organizzazione della giurisdizione ovvero espressione di una competenza riservata all'ordine giudiziario e quindi, in quanto tali, non sindacabili da parte di qualsivoglia altro giudice.