Sommario:
- 1. Cenni introduttivi.
- 2. L’individuazione del momento di entrata in vigore della nuova disciplina.
- 3. Il nuovo riparto di competenza nell’espropriazione presso terzi.
- 4. Il contenuto dell’atto di pignoramento presso terzi.
- 5. La notifica dell’atto di pignoramento e gli incombenti successivi.
- 6. L’inefficacia del pignoramento per tardivo deposito della nota di iscrizione a ruolo.
- 7. Il pignoramento presso terzi compiuto dall’Ufficiale Giudiziario.
- 8. Conclusioni.
Dopo la riforma della vigilia di Natale del 2012 (l. 24 dicembre 2012, n. 228), con il d.l. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni in legge n. 162 del 2014, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia di espropriazione presso terzi al fine di adeguare l’ordito normativo alla evoluzione in senso telematico del processo civile, anche nella prospettiva della maggiore efficienza organizzativa degli uffici giudiziari, per rimediare ad alcune delle incongruenze che la recente riforma del 2012 aveva lasciato sul tavolo degli interpreti e per dare nuova linfa ad istituti già esistenti, ma sostanzialmente desueti, in direzione dell’effettiva tutela del credito. Come spesso capita per le novelle che interessano il processo civile, peraltro, la soluzione di vecchie questioni non manca di sollevare nuovi dubbi interpretativi.