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Arbitrato e processo civile 05.05.2017

La disposizione del fermo fiscale sul veicolo non è causa di esenzione dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche regionali

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Sommario:

  1. 1. Il nucleo essenziale delle questioni incidentali di legittimità costituzionale sollevate.
  2. 2. La natura delle tasse automobilistiche regionali.
  3. 3. L'istituto del fermo amministrativo.
  4. 4. In particolare, la disciplina del fermo dell'agente per la riscossione.
  5. 5. L'implicazione di un vincolo d'indisponibilità.
  6. 6. I soggetti legittimati all'iscrizione.
  7. 7. La funzione pubblicistica perseguita.
  8. 8. La soluzione cui aderisce il Giudice delle leggi.
 

Con la sentenza 2 marzo 2017, n. 47 il Giudice delle leggi ha affrontato la specifica questione inerente alla ricorrenza di una causa di esenzione dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche regionali qualora il veicolo sia sottoposto alle c.d. ganasce fiscali, stabilendo il principio secondo cui il fermo amministrativo disposto dall'agente della riscossione: a) non comporta la materiale sottrazione della vettura alla disponibilità del proprietario; b) non gli impedisce di trasferirla a terzi con atto di alienazione (con traslazione, ovviamente, del vincolo); c) e, in caso di elusione del divieto di circolazione, dà luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria al proprietario, ma non anche al sequestro del mezzo; sicché non ricade nei presupposti previsti dalla legge statale ai fini dell'esenzione da tale tributo, presupposti rappresentati dalla perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o dall'indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri. Per l'effetto, le leggi regionali che escludono l'esenzione nel caso di fermo fiscale non si pongono in contrasto con la competenza esclusiva attribuita allo Stato in materia di sistema tributario.