Sommario:
- 1. Il novellato art. 559 c.p.c. e la nomina “anticipata” del custode giudiziario
- 2. La nomina congiunta del custode giudiziario e dell'esperto stimatore
- 3. Le ulteriori verifiche nella fase preliminare della vendita
- 4. Le verifiche in ordine allo stato occupazionale del cespite pignorato: a) la locazione dell'immobile pignorato
- 5. (Segue): b) l'assegnazione della casa familiare
- 6. Le verifiche nella fase preliminare della vendita circa lo stato di possesso dell'immobile pignorato: l'usucapione
- 7. Le verifiche nella fase preliminare della vendita in relazione all'esistenza di diritti reali minori che possono incidere sull'opponibilità del pignoramento ed anche sulla determinazione del valore di stima dell'immobile: a) il diritto di abitazione
- 8. (Segue): b) l'usufrutto
- 9. (Segue): c) il diritto di superficie
- 10. (Segue): d) gli usi civici
- 11. Le verifiche circa l'esistenza di problematiche giuridiche in relazione alla continuità delle trascrizioni per atti inter vivos e mortis causa
- 12. Le verifiche in relazione all'esistenza di atti che importino vincoli di indisponibilità del patrimonio familiare: il fondo patrimoniale
- 13. La verifica dell'esistenza di formalità pregiudizievoli trascritte sull'immobile e la loro incidenza sulla procedura esecutiva. Sequestri civili e penali. Confisca antimafia
- 14. Alcuni riferimenti bibliografici
È nota da sempre la valorizzazione della figura del custode nelle best practices invalse anche prima delle riforme delle espropriazioni immobiliari attraverso un crescendo di conferimento di compiti; in quest'ottica di ampliamento dei compiti del predetto ausiliario, l'art. 559 c.p.c., più volte novellato nel corso degli ultimi anni, pone il custode giudiziario, quale ausiliario del giudice dell'esecuzione, in posizione centrale all'interno del processo esecutivo, seppure sotto il potere di vigilanza e controllo del giudice dell'esecuzione.