CGUE
Un'esenzione fiscale, in forza di intese bilaterali tra Stato e Chiesa cattolica, di cui beneficia una Congregazione a quest'ultima appartenente, per opere realizzate in un immobile destinato all'esercizio di attività prive di finalità strettamente religiose, può ricadere sotto il divieto enunciato dall'art. 107, § 1, TFUE ove tali attività siano qualificabili «economiche», la cui verifica spetta al giudice nazionale.