CORTE GIUST. UE - sez. X - 30 marzo 2017, causa C-146/16 - L’art. 7, par. 4, della Direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, deve essere interpretato nel senso che un annuncio pubblicitario come quello del procedimento principale, che rientra nella nozione di “invito all’acquisto” ai sensi della direttiva, può soddisfare gli obblighi di informazione previsti da tale disposizione. Spetta, infatti, al giudice del rinvio esaminare caso per caso, da un lato, se le restrizioni in termini di spazio nel testo pubblicitario giustifichino che le informazioni sul fornitore siano messe a disposizione del consumatore unicamente a livello di piattaforma di vendita online e, dall’altro, se le informazioni di cui all’art. 7, par. 4, lett. b), riguardanti la piattaforma di e-commerce, siano comunicate semplicemente e rapidamente.
Note
Unione europea e diritti umani 20.09.2017
Piattaforme di vendita online, invito all’acquisto e obblighi di informazione sul fornitore
di Giada Azadi