CORTE GIUST. UE - sez. II - 4 maggio 2017, causa C-29/16 - L'art. 27, par. 1, e l'art. 30, punto 1, Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che, in caso di litispendenza, la data di avvio di un procedimento volto a ottenere una misura istruttoria prima del processo non può costituire la data in cui “è considerato adito”, ai sensi di detto art. 30, punto 1, un giudice chiamato a statuire su una domanda nel merito, presentata nello stesso Stato membro in seguito al risultato di detta misura.
Note
Unione europea e diritti umani 17.08.2017
La litispendenza comunitaria nel rapporto tra istruzione preventiva e giudizio di merito: rilievi critici in tema di unfair play del convenuto
di Giorgio Giuseppe Poli