CORTE GIUST. UE - sez. V - 4 maggio 2017, causa C-387/14 - L'art. 51 della direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letto in combinato disposto con l'articolo 2 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che osta a che un operatore economico, dopo la scadenza del termine stabilito per il deposito delle candidature a un appalto pubblico, comunichi all'amministrazione aggiudicatrice, per provare che soddisfa le condizioni per la partecipazione a una procedura di appalto pubblico, documenti non contenuti nella sua offerta iniziale, come un contratto eseguito da un soggetto terzo e l'impegno di quest'ultimo di mettere a disposizione di detto operatore determinate capacità e risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.
Note
Unione europea e diritti umani 31.08.2017
Avvalimento frazionato e appalto indivisibile. I limiti del c.d. “soccorso istruttorio” all'integrazione documentale
di Bruno Acconciaioco