Note

Soggetti e nuove tecnologie 14.09.2018

Responsabilità e corresponsabilità nel trattamento dei dati personali

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L’art. 2, lett. d), della direttiva 95/46, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «responsabile del trattamento», ai sensi di tale disposizione, include l’amministratore di una fanpage presente su un social network.

Gli art. 4 e 28 della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, qualora un’impresa stabilita al di fuori dell’Unione disponga di varie filiali in diversi Stati membri, l’autorità di controllo  di uno Stato membro è autorizzata a esercitare i poteri che le conferisce l’art. 28, par. 3, di tale direttiva nei confronti di una filiale di detta impresa situata nel territorio di tale Stato membro anche se, in base alla ripartizione delle funzioni all’interno del gruppo, da un lato, tale filiale è competente solamente per la vendita di spazi pubblicitari e per altre attività di marketing sul territorio di detto Stato membro e, dall’altro, la responsabilità esclusiva per la raccolta e per il trattamento dei dati personali grava, per l’intero territorio dell’Unione, su una filiale situata in un altro Stato membro.

E qualora l’autorità di controllo di uno Stato membro intenda esercitare, nei confronti di un organismo stabilito sul territorio di tale Stato membro, i poteri d’intervento di cui all’art. 28, par. 3, di tale direttiva a motivo di violazioni delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali, commesse da un terzo responsabile del trattamento di tali dati che ha la propria sede in un altro Stato membro, tale autorità di controllo è competente a valutare, in modo autonomo rispetto all’autorità di controllo di quest’ultimo Stato membro, la liceità di un siffatto trattamento di dati e può esercitare i suoi poteri d’intervento nei confronti dell’organismo stabilito sul proprio territorio senza previamente richiedere l’intervento dell’autorità di controllo dell’altro Stato membro.