CASS. CIV. - sez. II - 11 luglio 2016, n. 14130 - L'omessa pronunzia da parte del provvedimento impugnato in ordine ad una delle eccezioni proposte dal ricorrente determina la nullità della decisione, anche qualora nel ricorso non venga fatto espresso richiamo ai principi di cui all'art. 112 e art. 360 n. 4 c.p.c., purché nelle motivazioni del ricorso possa rinvenirsi un univoco riferimento alla nullità derivante dalla detta omissione.
Note
Soggetti e nuove tecnologie 11.01.2017
Illecito disciplinare, circostanza attenuante del ravvedimento operoso ed omessa pronunzia
di Giuseppe Mattera