Per l'adozione della misura preventiva di espulsione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 è sufficiente la sussistenza di fondati motivi per ritenere che la permanenza dello straniero possa in qualche modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche e non la prova che detta agevolazione si sia in concreto verificata, non è richiesto il grado di accertamento necessario per l'adozione di misure restrittive della libertà personale.
Note
Soggetti e nuove tecnologie 13.12.2019
Il potere di espulsione del Ministro per contrarietà all'ordine pubblico
di Isabella Piracci