Intelligenza artificiale e diritto costituiscono ormai un binomio consolidato, già ampiamente indagato nelle sue molteplici declinazioni. La cornice normativa entro cui il discorso giuridico si svolge è costituita, in Italia, dal Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sull’intelligenza artificiale (c.d. “AI Act”) e dalla l. 23 settembre 2025, n. 132 recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”.
Il primo disciplina l’accesso al mercato europeo dei prodotti e dei servizi di intelligenza artificiale, secondo un approccio basato sulla classificazione del rischio di lesione dei diritti fondamentali riconosciuti nell’ordinamento giuridico europeo e, prima ancora, nella cultura e nei valori europei.
Così alcune pratiche sono vietate, come quelle di social scoring, e altre, classificate ad “alto rischio”, sono ammesse a condizione che rispettino stringenti requisiti di compliance, volti a garantire la sicurezza dei sistemi e, ove previsto, la loro certificazione. Ne emerge un modello regolatorio imperniato sulla compliance e ispirato, per molti aspetti, alla disciplina della responsabilità da prodotto. Nobile, certamente, e condivisibile, l’obiettivo di proteggere la cultura e i valori europei, ma purtroppo realizzato con strumenti che hanno finito col procurare l’inclusione di questa normativa nel ben noto e criticato fenomeno dell’overregulation europea, sul quale interviene la proposta di “Digital Omnibus on AI”.
La seconda, la legge italiana, ribadisce alcuni principi generali, come quello della strumentalità e della responsabilità nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale; introduce alcune disposizioni nuove, come quelle concernenti la protezione dei dati personali nella ricerca scientifica in sanità e alcune nuove fattispecie di reato; definisce la governance nazionale; disciplina le sandbox e conferisce al governo numerose deleghe che in parte potranno contribuire a modificare il quadro generale.
In questa cornice le grandi questioni poste dall’intelligenza artificiale come, per esempio, quella della responsabilità civile per i danni cagionati o quella del trattamento dei dati personali da parte dei sistemi di intelligenza artificiale non sono direttamente affrontate. I temi sostanziali sono affrontati con l’applicazione dei principi generali: le norme sulla responsabilità civile e sulla responsabilità del produttore, o quelle sulla protezione dei dati personali. Dunque, non vi è alcun vuoto normativo da colmare, ma l’interrogativo piuttosto da porsi piuttosto, de iure condendo, è se l’applicazione delle norme vigenti conduca a soluzioni adeguate o se, invece, in alcuni casi, sia necessario sviluppare nuovi paradigmi.
In questo “Speciale” di Giustizia Civile sono raccolti riflessioni e approfondimenti su alcuni specifici temi, che assumono come presupposta la cornice normativa generale di cui si è detto.
Non vi è alcuna pretesa di esaustività o sistematicità: non si tratta di un commentario organico sull’intelligenza artificiale, bensì di analisi mirate su singole questioni. I profili da esplorare restano numerosi e in continua evoluzione; nuovi temi emergono quotidianamente e potranno essere affrontati in questa sede, così da rendere questo “Speciale” uno spazio dinamico e aperto.



