Note

Società e concorrenza 19.01.2021

Nullità delle operazioni ‘baciate' e compensazione c.d. impropria

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La nullità, per violazione dell'art. 2358 c.c., della operazione di finanziamento per acquisto di azioni proprie, e la nullità del conseguente acquisto di azioni, determina il sorgere di reciproche obbligazioni restitutorie a carico, rispettivamente, della Banca e del cliente. Rispetto a esse, il Giudice può operare d'ufficio la compensazione c.d. impropria, trattandosi di mero accertamento contabile tra contrapposte partite di dare e avere, derivanti dal medesimo rapporto giuridico. Tale accertamento non è soggetto alle preclusioni processuali e sostanziali previste per la compensazione propria.