TRIBUNALE DI MILANO - sez. spec. impr. - 24 aprile 2013, n. 5705 (sent.) - La denuntiatio rappresenta la mera dichiarazione di un’intenzione a vendere ad un terzo, volta ad innescare un’eventuale proposta di acquisto da parte dell’oblato, alle medesime condizioni dichiarate nella denuntiatio, proposta alla quale dunque, per la conclusione del negozio di cessione, deve far seguito un’ulteriore accettazione del denunziante, solo in presenza della quale si può dire concluso il negozio. Non si può dunque accettare la configurazione della denuntiatio e del conseguente atto di esercizio della prelazione quali, rispettivamente, proposta contrattuale e correlativa accettazione, idonee a dar vita ad un negozio di cessione.
Note
Società e concorrenza 12.11.2014
Natura della denuntiatio nei patti di prelazione in ambito societario
di Emanuele Breggia