Note

Società e concorrenza 01.03.2016

Modifica del trust e ingerenza del disponente nel contesto della crisi d’impresa

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TRIBUNALE REGGIO EMILIA - sez. fall. - 21 ottobre 2014, n. 38683  - L’attribuzione al disponente di un illimitato potere di modificare l’atto istitutivo di trust determina l’irriconoscibilità del trust nell’ordinamento italiano, posto che l’art. 2 della Convenzione de L’Aja esige che i beni siano posti sotto il controllo del trustee. Segnatamente, la modificazione ad nutum dell’atto istitutivo di trust da parte del disponente (con variazione delle finalità originarie e rideterminazione dell’assetto dei beni in trust), la designazione a guardiano dei disponente (individuato anche come beneficiario), la compiacenza del trustee (legato da stretti vincoli di parentela col disponente e a sua volta beneficiario), la pretermissione degli interessi di alcuni beneficiari costituiscono indizi della mancanza della volontà di istituire un trust e della permanenza del controllo dei beni in capo al disponente.