Cass., sez. I,
Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha giudicato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 40, commi 6 e 8, CCII, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., atteso che nella fase di apertura della liquidazione giudiziale la notificazione del ricorso e del relativo decreto di convocazione deve avvenire mediante PEC all’indirizzo risultante dai pubblici registri anche in caso di avvenuta cancellazione della società, e ritenuto altresì che, tenuto conto dell’onere posto a carico dell’imprenditore di mantenere attiva la PEC per l’anno successivo alla cancellazione ex art. 33, comma 2, CCII, l’eventuale esito negativo della notificazione dovuto alla disattivazione del domicilio digitale legittima il ricorso alla notificazione tramite portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.



