CORTE APP. MILANO - sez. I - 23 dicembre 2014 (sent.) - L’opera prestata dallo studente che svolge attività di ricerca sperimentale ai fini della redazione della tesi di laurea, sotto la supervisione del relatore e con l’ausilio di altri docenti, costituisce apporto inventivo allorquando, attraverso tale lavoro, si ottengano dei risultati inattesi suscettibili di registrazione per brevetto di nuova invenzione ai sensi dell’art. 12 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, c.d. “legge invenzioni” (oggi art. 45 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30). Per tale motivo la registrazione effettuata dall’Università recante l’indicazione, come inventori, dei soli nomi dei docenti che hanno seguito il laureando durante la tesi, costituisce illecita lesione – passibile di risarcimento – dei diritti che quest’ultimo poteva vantare sull’opera.
Note
Società e concorrenza 23.06.2015
La tutela dell’apporto inventivo dello studente laureando nel brevetto poi registrato dalla propria Università
di Fulvio Cavaliere