CASS. CIV. - sez. I - 27 dicembre 2013, n. 28669 - Nel caso di apporto economico da parte di una società in favore di altra e di successivo mancato rimborso delle somme investite, sussiste la responsabilità degli amministratori, qualora non abbiano predisposto le cautele necessarie, corredando le proprie scelte con le verifiche, le indagini e le informazioni preventive normalmente richieste in riferimento alla concreta scelta operata, anche là dove la beneficiaria sia una controllata, dal momento che, ove l'apporto si traduca in un finanziamento concesso alla società (capitale di debito), l'obbligo della sua restituzione ex art. 1813 c.c. implica il rischio della difficoltà di adempiere della mutuataria ovvero della sua insolvenza; se, invece, l'investimento consista in un conferimento (capitale di rischio), il relativo rimborso non potrebbe nemmeno essere disposto durante la vita della società, ma solo in sede di sua liquidazione (massima non ufficiale).
Note
Società e concorrenza 29.08.2014
La responsabilità degli amministratori nell’erogazione di finanziamenti a favore di società controllate
di Massimo Rubino De Ritis