In tema di postergazione legale dei finanziamenti dei soci, l'art. 2467 c.c. (e così pure l'art. 2497-quinquies c.c.) esprime un principio generale del diritto dell'impresa, come tale applicabile a tutte le situazioni nelle quali il finanziatore si trovi in una relazione tale con il socio della società sovvenzionata, da permettergli di beneficiare di asimmetrie informative rispetto ai normali creditori.
Note
Società e concorrenza 14.10.2019
La postergazione legale dei finanziamenti erogati da terzi collegati al socio
di Alessia Messore