Il sequestro finalizzato alla confisca, in quanto sequestro di partecipazioni sociali o di azienda (oltrechè di singoli beni mobili e immobili), non incidendo sull'organizzazione corporativistica della società, non azzera gli organi sociali, da che discende quale conseguente corollario che l'organo di controllo, qualora costituito (come nelle società di capitali) continui ad operare e, qualora non costituito, ma divenuto obbligatorio per legge, debba venire nominato, fermo restando che non potrà essere considerato organo della procedura, ma organo sociale (massima).
Note
Società e concorrenza 20.11.2020
La nomina del sindaco-revisore nelle società in amministrazione giudiziaria per la confisca
di Claudio Volponi