La Cassazione (sez. V) chiede alle Sezioni Unite di chiarire quale ruolo vada riconosciuto, nell'ambito del processo instaurato (o riassunto) dal creditore sociale rimasto insoddisfatto nei confronti degli ex soci di società di capitali, alla circostanza che gli ex soci abbiano percepito, in sede di liquidazione, un attivo residuo, ex art. 2495, co. 2, c.c. Il commento all'ordinanza di rimessione si interroga sulla correttezza della prospettata qualificazione di tale requisito quale elemento di ammissibilità della iniziativa processuale del creditore sociale, anziché (come pare preferibile) di sua (solo) fondatezza.
Note
Società e concorrenza 27.07.2023
Il requisito dell'avvenuta percezione dell'attivo residuo in liquidazione da parte di ex soci nel processo instaurato dal creditore sociale nei loro confronti
di Federica Godio