CORTE DI CASSAZIONE - Il curatore della società fallita ha azione, ex art. 2394 c.c., contro gli amministratori e i sindaci, anche qualora questi ultimi si siano dimessi: deve ritenersi, infatti, che la rinuncia alla carica non possa avere effetti immediati, ipotizzabili solo quando sia possibile l'automatica sostituzione dei dimissionari con un sindaco supplente.