CONSIGLIO DI STATO - Non è illegittimo l'affidamento di un appalto di servizi a titolo gratuito con il solo rimborso spese. Infatti, la garanzia di serietà e affidabilità, intrinseca alla ragione economica a contrarre, non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale; ma può trovare analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, che nasca o si immagini vada a essere generata dal concreto contratto.
Note
Società e concorrenza 17.10.2017
Il Consiglio di Stato sulla nozione di contratto di appalto pubblico “a titolo oneroso”
di Valentina Guerrieri