TRIBUNALE DI MILANO - SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMPRESA “Sezione feriale” - 11 agosto 2014 (ord.); TRIBUNALE DI MILANO - SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE - 9 luglio 2014 (ord.) - La condotta denunciata da una società siciliana nella prima fase del giudizio cautelare innanzi al Tribunale di Milano, sussumibile nella fattispecie astratta di boicottaggio economico secondario, è tradizionalmente inquadrata fra le ipotesi di illecito concorrenziale ex art. 2598, n. 3, c.c. e, ricorrendone i presupposti, anche in talune ipotesi di illecito antitrust, nonché di abuso di dipendenza economica. Il giudice della prima fase aveva riconosciuto la sussistenza del fumus boni iuris del suddetto boicottaggio e del periculum in mora nel caso concreto, emettendo un ordine inibitorio a carico della società resistente. Nel giudizio di reclamo introdotto da quest’ultima, il Collegio ha, invece, revocato l’ordinanza di primo grado, ritenendo non provati (in via sommaria) i due presupposti delle invocate misure cautelari, ma ha compensato integralmente le spese delle due fasi del procedimento cautelare.
Note
Società e concorrenza 19.01.2015
Il boicottaggio (economico) c.d. secondario, i suoi elementi costitutivi e il suo inquadramento sistematico rispetto alla disciplina giuridica della concorrenza
di Vincenzo Battiloro