CASS. CIV. - sez. II - 24 luglio 2014, n. 16963 - Nella vendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all'art. 1497 c.c., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto. Pertanto, il diritto del compratore all'indennizzo, fondato su detta clausola, non è soggetto alla prescrizione annuale ex artt. 1495 e 1497 c.c., bensì alla prescrizione ordinaria decennale
Note
Società e concorrenza 20.04.2015
Garanzie del venditore nella compravendita di partecipazioni sociali
di Francesco De Gennaro, Anna Ferrari, Luca Magrini