Il Decreto MISE 17 febbraio 2016 avente ad oggetto le “modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start up innovative” è illegittimo nella parte di cui dispone che l'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, siano redatti in modalità esclusivamente informatica e portino l'impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell'art. 24 del Codice dell'amministrazione digitale (art. 1, comma 2) e ciò a motivo dell'incompatibilità del procedimento con il rilevante quadro normativo delineato dalle fonti di legislazione primaria.
Il Decreto MISE 17 febbraio 2016 e la relativa normativa di attuazione sono contrari alla disciplina comunitaria e nazionale nella parte in cui si riferiscono ai controlli demandati all'Ufficio del Registro in merito al possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di start up innovativa e precisamente alla “riferibilità astratta del contratto” all'art. 25 del d.l. 179/2012 e alla “liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto sociale”, poiché queste impongono apprezzamenti esulanti dalla mera verifica della regolarità della compilazione del modello di domanda e della corrispondenza formale al quadro normativo dell'atto (o fatto) del quale si chiede l'iscrizione.
È illegittima la permanenza nella sezione ordinaria di una s.r.l. (già start up innovativa) non costituita con atto pubblico, ma con scrittura privata non autenticata ex art. 24 CAD.