È da ritenersi inesistente l'ipoteca giudiziale iscritta in data successiva alla trascrizione, sugli stessi beni immobili del debitore, dell'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. disposto a vantaggio dei creditori di una società di cui il disponente sia socio e liquidatore unico, in funzione dell'ammissione della società al concordato preventivo, successivamente omologato dal tribunale.
Note
Società e concorrenza 10.12.2020
Atto di destinazione, interessi meritevoli e tutela dei creditori del disponente
di Adolfo Ceccarini